Art. 1.

      1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «I seggi assegnati alle singole circoscrizioni sono equamente divisi in due parti: la prima metà da attribuire mediante elenchi circoscrizionali bloccati di candidati; l'altra metà da attribuire sulla base dei risultati conseguiti da liste collegate o da singole liste in collegi uninominali.
      Il risultato elettorale nazionale conseguito dagli elenchi circoscrizionali di coalizione o dagli elenchi non collegati, seguendo un criterio proporzionale, costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei seggi all'interno delle circoscrizioni, salva l'attribuzione del premio di maggioranza attribuito in base al presente testo unico».